UNIVERSITÀ/ Vaglio finale per il 207/04, decreto ministeriale che ritoccherà i corsi di laurea italiani

"Nuovissimo ordinamento" ancora al palo

La Corte dei Conti chiede chiarimenti sugli aspetti legati all’autonomia degli Atenei

sabato 12 maggio 2007, di Roberto Pirruccio

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A partire dal prossimo anno accademico, i nuovi studenti universitari dovrebbero - il condizionale è ancora d’obbligo - affrontare le novità del "Nuovissimo Ordinamento", una rivisitazione del decreto ministeriale 509 che, nel 1999, diede vita al 3+2.

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Fabio Mussi
Ministro dell’Università e della Ricerca

270/04. Il DM in questione, 270/04, è stato scritto dal ministero Moratti e, nel corso di quest’ultimo anno, "modellato" da Fabio Mussi. Non si tratterebbe quindi di un nuovo, drastico cambio, per gli studenti italiani, ma di una correzione di quei passaggi critici che, tutt’oggi, caratterizzano i corsi di laurea italiani. Razionalizzazione del ciclo laurea di base/laurea magistrale (secondo le più ampie indicazioni del processo di Bologna [1]), quindi. E alcune salutari proposte che riavvicinano la qualità dello studio all’esperienza del Vecchio Ordinamento, come il tetto massimo di 20 esami per la laurea di base, per lasciarsi alle spalle la parcellizzazione delle materie generata dal sistema "a moduli". O, in un’ottica di mobilità, la garanzia per lo studente, quando si trasferisce da un Ateneo all’altro, di potersi vedere riconosciuti almeno il 50% dei crediti conseguiti.

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Corte dei Conti

LA CORTE DEI CONTI. Proprio questo punto, però, insieme ad altri, è risultato essere un nuovo momento di stasi della questione. Il decreto, infatti, prima di poter diventare legge, deve passare dalla Corte dei Conti. Che, in una nota del 10 aprile [2], ha manifestato diverse perplessità. Le maggiori richieste di chiarimento vengono mosse in direzione dell’autonomia universitaria, principio fondante tanto del dm 509/99 che del 270/04.

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UniNettuno
Università Telematica (uninettunouniversity.net)

PERSONALE DI RUOLO. Si fa accenno, in apertura, alla misura che prevede l’obbligo di affidare almeno metà delle discipline fondanti a docenti di ruolo. La Corte dei Conti fa notare che ciò non contempla «la disomogeneità delle istituzioni universitarie, le quali si distinguono in statali e non statali (comprese le telematiche)». Le seconde, infatti, risultano legittimate ad assumere docenti provenienti da altre università e, quindi, non strutturati. Ancor più evidente il discorso per le università telematiche, che fondano la loro didattica su criteri alternativi alla lezione frontale.

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Studenti universitari
(rsc.org)

TETTO DEGLI ESAMI. Il decreto fissa un tetto di 20 esami complessivi per la laurea di base e 12 per la magistrale. In questo caso, dalla Corte dei Conti, arriva una tiratina d’orecchie, in riferimento al mancato ascolto delle osservazioni del CUN e delle Conferenze di rettori e presidi; si legge: «essi chiedevano che il conteggio degli insegnamenti svolti da docenti strutturati si riferisse complessivamente alle lauree e alle lauree magistrali, piuttosto che, separatamente, a ciascuna delle due categorie di corsi». Inoltre, il testo non considera la richiesta «di dichiarare esplicitamente che fossero escluse dal conteggio delle prove d’esame [...] le prove delle attività formative relative alla preparazione dell’esame finale per il conseguimento del titolo di studio». Cioè evidenziare la distinzione tra esami di profitto, attività formative, ulteriori conoscenze linguistiche, stage e tirocini.

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6diFuori?
Centro mobilità studentesca UniParma

Il monito è chiarissimo: «appare, inoltre, indeterminato il meccanismo - pur indispensabile - di autocorrezione degli ordinamenti che lascia trasparire un vulnus all’autonomia universitaria». E ancora, «la previsione di un numero massimo di esami è in contrasto con l’autonomia degli Atenei: ogni università, infatti, dovrebbe poter scegliere il modello didattico da offrire agli studenti».

RICONOSCIMENTO CREDITI. Anche nel caso del riconoscimento crediti, la Corte dei Conti fa riferimento alla controversia tra autonomia didattica e obbligo di convalida minima del 50% dei CFU conseguiti. Cita essa stessa i due dm, «che attribuiscono alla competenza della struttura didattica che accoglie lo studente in mobilità di "valutare e riconoscere, totalmente o parzialmente, i crediti dallo stesso acquisiti, presso altro corso di studio del medesimo Ateneo di altro Ateneo"».

Pare quindi necessaria una nuova discussione trasversale su questi punti da parte dell’intera comunità accademica, dagli studenti ai rettori, anche in vista di un 2008 dedicato al rilancio della ricerca, della competitività formativa (e produttiva) a livello europeo e di una maggior cura dell’asse tra Atenei e mondo del lavoro.


Note

[1] Sito del Processo di Bologna: su bolognaprocess.it

[2] Classi di laurea triennale e classi di laurea magistrale: DD.MM. 16.03.2007 (Protocolli Corte dei conti nn. 510 e 511 del 10.04.2007): leggi il .pdf

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